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	<title>skjvcscspwiki - User contributions [en]</title>
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		<id>https://jardin.cscsp.ch/index.php?title=Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali&amp;diff=922</id>
		<title>Garante per la protezione dei dati personali</title>
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		<updated>2025-07-17T13:46:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;84.198.247.36: Rimossa interruzione di riga&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Organo governativo&lt;br /&gt;
|nome = Garante per la Protezione dei Dati Personali&lt;br /&gt;
|stemma = &lt;br /&gt;
|didascalia stemma = &lt;br /&gt;
|dim stemma = &lt;br /&gt;
|immagine = Gebäude der Assicurazioni Generali in Rom.jpg&lt;br /&gt;
|didascalia = Il palazzo delle Assicurazioni Generali a Roma, sede dell&#039;Autorità dal 2019&lt;br /&gt;
|stato = ITA&lt;br /&gt;
|tipo = [[Autorità amministrativa indipendente (ordinamento italiano)|Autorità amministrativa indipendente]]&lt;br /&gt;
|sigla = GPDP&lt;br /&gt;
|denominazione_capo = Presidente&lt;br /&gt;
|vicecapo = Ginevra Cerrina Feroni&lt;br /&gt;
|denominazione_vicecapo = Vicepresidente&lt;br /&gt;
|bilancio = 32 milioni di euro (2016)&amp;lt;ref&amp;gt;{{pdf}}[http://194.242.234.211/documents/10160/4524990/Bilancio+di+previsione+sintetico+2016.pdf Dati dal bilancio di previsione 2016] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161127220748/http://194.242.234.211/documents/10160/4524990/Bilancio+di+previsione+sintetico+2016.pdf |data=27 novembre 2016 }} Bilancio 2016&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Il &#039;&#039;&#039;Garante per la Protezione dei Dati Personali&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;GPDP&#039;&#039;&#039;), noto anche come &#039;&#039;&#039;Garante della privacy&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cita web|url=https://www.garanteprivacy.it/|titolo=Home|lingua=it-IT|accesso=2021-12-08}}&amp;lt;/ref&amp;gt;, è un&#039;[[Autorità amministrativa indipendente (ordinamento italiano)|autorità amministrativa indipendente italiana]] istituita dalla [[legge 31 dicembre 1996, n. 675]], per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dal [[2020]] l&#039;autorità è presieduta da [[Pasquale Stanzione]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita web|url=https://www.primaonline.it/2020/07/29/310653/|titolo=Garante Privacy: Stanzione eletto presidente; a Cerrina Feroni la vicepresidenza|accesso=2 agosto 2020}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Composizione ==&lt;br /&gt;
Ai sensi del [[Codice in materia di protezione dei dati personali|Codice per la protezione dei dati personali]] è costituita da quattro membri, eletti dai due rami del [[Parlamento della Repubblica Italiana]], che ne individuano due ciascuno.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell&#039;informatica e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curriculum devono essere pubblicati negli stessi siti Internet.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/37/zn68_07_022.html#_ART0153 Art. 153 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196]&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I membri a loro volta eleggono uno di loro come presidente, il voto del quale prevale in caso di parità.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
All&#039;atto dell&#039;istituzione il mandato dei componenti durava quattro anni e poteva essere rinnovato; dal 2005 la durata per i mandati successivi è fissata a sette anni&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita web|url=http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita/garante|titolo=Il garante|accesso=20 aprile 2017}}&amp;lt;/ref&amp;gt; e il mandato non può essere rinnovato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Il codice etico ==&lt;br /&gt;
Il codice etico adottato dal Garante definisce l&#039;insieme dei principi di condotta morale e i criteri fondamentali affinché i dipendenti che operano presso l&#039;&amp;quot;Ufficio del Garante&amp;quot; operino con [[imparzialità]] e trasparenza nell&#039;attività amministrativa, nonché mantengano il rispetto degli obblighi di riservatezza. A ogni dipendente è proibito fare uso delle informazioni non disponibili al pubblico per realizzare interessi privati e rilasciare informazioni relative ad atti e provvedimenti prima della loro comunicazione alle parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Inoltre il dipendente deve provvedere a non trovarsi in una posizione che generi alcun tipo di conflitto di interesse ed è tenuto a mantenere rapporti con la stampa e con i fornitori di informazione ispirandosi al criterio della parità di trattamento per ciò che riguarda la tempestività della diffusione delle notizie. ll codice entrò in vigore il 1º luglio 1998 e può essere aggiornato in qualsiasi momento sulla base dell&#039;esperienza.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Compiti e funzioni ==&lt;br /&gt;
Tra i diversi compiti del &#039;&#039;Garante&#039;&#039; (art. 154 D.Lgs. n. 196/2003) rientrano quelli di:&lt;br /&gt;
* controllare che i [[Trattamento dei dati|trattamenti]] siano effettuati nel rispetto delle norme di legge ed eventualmente disporre agli attori interessati dal controllo le opportune modifiche affinché i suddetti trattamenti siano conformi ai [[Libertà e diritti fondamentali|diritti e alle libertà fondamentali degli individui]]&lt;br /&gt;
* ricevere ed esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere ai ricorsi presentati dagli interessati&lt;br /&gt;
* vietare anche d&#039;ufficio i trattamenti illeciti o non corretti ed eventualmente disporne il blocco&lt;br /&gt;
* promuovere la sottoscrizione di codici di deontologia e buona condotta di determinati settori&lt;br /&gt;
* segnalare al [[Governo della Repubblica Italiana|Governo]] e al [[Parlamento]] l&#039;opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall&#039;evoluzione del settore&lt;br /&gt;
* esprimere pareri nei casi previsti&lt;br /&gt;
* curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità e in materia di misure di sicurezza dei dati&lt;br /&gt;
* denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d&#039;ufficio conosciuti nell&#039;esercizio delle sue funzioni&lt;br /&gt;
* tenere il registro dei trattamenti&lt;br /&gt;
* predisporre una relazione annuale sull&#039;attività svolta da presentare al Governo e al Parlamento&lt;br /&gt;
* essere consultato da Governo o Ministri quando questi predispongono norme che incidono sulla materia&lt;br /&gt;
* cooperare con le altre autorità amministrative indipendenti&lt;br /&gt;
* organizzare il proprio ufficio e il proprio organico nonché il loro trattamento giuridico, economico e amministrativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== I poteri ==&lt;br /&gt;
=== Poteri d&#039;indagine, autorizzativi e consultivi ===&lt;br /&gt;
Il Garante ha tutti i poteri di indagine seguenti ai sensi dell&#039;art. 58 del [[Regolamento generale sulla protezione dei dati]] (GDPR):&lt;br /&gt;
a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l&#039;esecuzione dei suoi compiti;&lt;br /&gt;
b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;&lt;br /&gt;
c) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell&#039;articolo 42, paragrafo 7 GDPR;&lt;br /&gt;
d) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del GDPR;&lt;br /&gt;
e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l&#039;accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l&#039;esecuzione dei suoi compiti; e&lt;br /&gt;
f) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell&#039;Unione o il diritto processuale degli Stati membri.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Garante ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti ai sensi dell&#039;art. 58 del [[Regolamento generale sulla protezione dei dati]] (GDPR):&lt;br /&gt;
a) fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all&#039;articolo 36 GDPR;&lt;br /&gt;
b) rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;&lt;br /&gt;
c) autorizzare il trattamento di cui all&#039;articolo 36, paragrafo 5 GDPR, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare;&lt;br /&gt;
d) rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell&#039;articolo 40, paragrafo 5 GDPR;&lt;br /&gt;
e) accreditare gli organismi di certificazione a norma dell&#039;articolo 43 GDPR;&lt;br /&gt;
f) rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente all&#039;articolo 42, paragrafo 5 GDPR;&lt;br /&gt;
g) adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all&#039;articolo 28, paragrafo 8, e all&#039;articolo 46, paragrafo 2, lettera d) GDPR;&lt;br /&gt;
h) autorizzare le clausole contrattuali di cui all&#039;articolo 46, paragrafo 3, lettera a) GDPR;&lt;br /&gt;
i) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all&#039;articolo 46, paragrafo 3, lettera b) GDPR;&lt;br /&gt;
j) approvare le norme vincolanti d&#039;impresa ai sensi dell&#039;articolo 47 GDPR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dall&#039;art. 58 del [[Regolamento generale sulla protezione dei dati]], il Garante, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell&#039;Ufficio, in conformità alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ai sensi dell&#039;art. 154 del [[Codice in materia di protezione dei dati personali]] ha il compito di: &lt;br /&gt;
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; &lt;br /&gt;
b) trattare i reclami presentati, anche individuando con proprio regolamento modalità specifiche per la trattazione, nonché fissando annualmente le priorità delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell&#039;anno di riferimento; &lt;br /&gt;
c) promuovere l&#039;adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all&#039;articolo 2-quater; &lt;br /&gt;
d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d&#039;ufficio, dei quali viene a&lt;br /&gt;
conoscenza nell&#039;esercizio o a causa delle funzioni; &lt;br /&gt;
e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell&#039;articolo 59 GDPR, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell&#039;anno successivo a &lt;br /&gt;
quello cui si riferisce; &lt;br /&gt;
f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al GDPR e al [[Codice in materia di protezione dei dati personali]]; &lt;br /&gt;
g) provvedere altresì all&#039;espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell&#039;Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall&#039;ordinamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il Garante svolge altresì la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o &lt;br /&gt;
convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell&#039;Unione europea e, in particolare: &lt;br /&gt;
a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull&#039;istituzione, l&#039;esercizio e l&#039;uso del sistema d&#039;informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull&#039;istituzione, l&#039;esercizio e l&#039;uso del sistema d&#039;informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); &lt;br /&gt;
b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#039;11 maggio 2016, che istituisce l&#039;Agenzia dell&#039;Unione europea per la cooperazione nell&#039;attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI; &lt;br /&gt;
c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative &lt;br /&gt;
doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull&#039;uso dell&#039;informatica nel settore doganale; &lt;br /&gt;
d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l&#039;Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l&#039;efficace&lt;br /&gt;
applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l&#039;esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un&#039;agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; &lt;br /&gt;
e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n.2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all&#039;accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell&#039;individuazione e dell&#039;investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi; &lt;br /&gt;
f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE; &lt;br /&gt;
g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell&#039;articolo 13 della convenzione medesima.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Potere sanzionatorio e correttivo ===&lt;br /&gt;
Le sanzioni applicabili dal Garante sono solo di carattere amministrativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sanzioni amministrative pecuniarie:&lt;br /&gt;
* art. 83 del [[Regolamento generale sulla protezione dei dati]]&lt;br /&gt;
* art. 166 del [[Codice in materia di protezione dei dati personali]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Poteri correttivi del Garante ai sensi dell&#039;art. 58 del [[Regolamento generale sulla protezione dei dati]]:&lt;br /&gt;
a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;&lt;br /&gt;
b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento;&lt;br /&gt;
c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell&#039;interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento;&lt;br /&gt;
d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;&lt;br /&gt;
e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all&#039;interessato una violazione dei dati personali;&lt;br /&gt;
f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;&lt;br /&gt;
g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 del [[Regolamento generale sulla protezione dei dati]] e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell&#039;articolo 17, paragrafo 2, e dell&#039;articolo 19 del [[Regolamento generale sulla protezione dei dati]];&lt;br /&gt;
h) revocare la certificazione o ingiungere all&#039;organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43 del [[Regolamento generale sulla protezione dei dati]], oppure ingiungere all&#039;organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;&lt;br /&gt;
i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell&#039;articolo 83 del [[Regolamento generale sulla protezione dei dati]], in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e&lt;br /&gt;
j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un&#039;organizzazione internazionale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Illeciti penali in relazione all&#039;attività del Garante:&lt;br /&gt;
* art. 168 del [[Codice in materia di protezione dei dati personali]]: Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell&#039;esecuzione dei compiti o dell&#039;esercizio dei poteri del Garante&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* art. 170 del [[Codice in materia di protezione dei dati personali]]: Inosservanza di provvedimenti del Garante&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cronotassi dei presidenti ==&lt;br /&gt;
I presidenti del Collegio sono stati&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita web|url=http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3319108|titolo=Precedenti Collegi del Garante|accesso=20 aprile 2017}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Num.&lt;br /&gt;
!Presidente&lt;br /&gt;
!inizio mandato&lt;br /&gt;
!fine mandato&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |1&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;[[Stefano Rodotà]]&#039;&#039;&#039; || 17 marzo 1997 || 16 marzo 2001&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 19 marzo 2001 || 18 aprile 2005&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!2&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;[[Francesco Pizzetti]]&#039;&#039;&#039; || 18 aprile 2005 || 18 giugno 2012&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!3&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;[[Antonello Soro]]&#039;&#039;&#039; || 19 giugno 2012 || 28 luglio 2020&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!4&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;[[Pasquale Stanzione]]&#039;&#039;&#039; || 29 luglio 2020 || &#039;&#039;in carica&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Riferimenti normativi ==&lt;br /&gt;
* [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501!vig= DPR 31 marzo 1998, n. 501 - Regolamento recante norme per l&#039;organizzazione ed il funzionamento dell&#039;Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell&#039;articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675]&lt;br /&gt;
* [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&amp;amp;from=IT Regolamento 2016, n. 679 (GDPR)]&lt;br /&gt;
* [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig= Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali]&lt;br /&gt;
* [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101!vig= Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l&#039;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)]&lt;br /&gt;
* [https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680 Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Note==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Voci correlate ==&lt;br /&gt;
* [[Codice della privacy]]&lt;br /&gt;
* [[Privacy]]&lt;br /&gt;
* [[Diritto all&#039;oblio]]&lt;br /&gt;
* [[Responsabile della protezione dei dati]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Altri progetti ==&lt;br /&gt;
{{interprogetto}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Collegamenti esterni ==&lt;br /&gt;
* {{Collegamenti esterni}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Autorità amministrative indipendenti italiane}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Controllo di autorità}}&lt;br /&gt;
{{Portale|diritto|Italia}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Autorità indipendenti italiane]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Diritto dell&#039;informazione]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Privacy]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>84.198.247.36</name></author>
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